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(per informazioni via dei serragli 91/rosso firenze dalle 16 alle 19. tel 3386566587.)OGNUNO DI NOI è UN MERAVIGLIOSO ECOSISTEMA IN DIALETTICA CON LA NATURA. UNO SPLENDIDO IMMENSO MARE. DIVERSITA' NELLA BIO-DIVERSITA'. UN SUONO E UN COLORE UNICO. libero archivio di medicina naturale non ha padroni ne' servi. PER NON MORIRE DI IGNORANZA E DI STRAPOTERE; rimedi naturali complementari o in alternativa ai farmaci chimici. (gli argomenti trattati sono pubblici, non sono prescrizioni e non intendono influenzare negativamente chi legge. Quello che è scritto qui potrebbe sconvolgere le vostre convinzioni. l'intento è quello di divulgare informazioni su argomenti spesso ignorati. si ritiene che la conoscenza sia la base per la miglior cura di se stessi. buon viaggio

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giovedì, 26 aprile 2007

curarsi è uno sballo

GLI USI MEDICI DELLA CANNABIS: SCHEDA STORICA
La Cannabis indica - pianta probabilmente originaria dell'Asia centro-orientale - è stata usata in medicina per millenni. Era certamente coltivata in Cina nel 4000 a.C., ed è inclusa nella più antica farmacopea conosciuta, il Pen Ts'ao, tradizionalmente attribuita al mitico imperatore Shen Nung (III millennio a.C.). In India, il suo uso nella medicina tradizionale risale al II millennio a.C. In occidente, invece, il suo uso medico è stato sempre alquanto marginale, e ha assunto una certa rilevanza solo nel XIX secolo e nei primi decenni del XX.
Nell'antichità, la Cannabis indica fu considerata utile in numerose e assai diverse malattie. Il Pen Ts'ao la raccomanda per il trattamento di "disordini femminili, gotta, reumatismo, malaria, stipsi e debolezza mentale". Intorno al 220 d.C. il grande chirurgo cinese Hua T'o ne descrive l'uso a scopo analgesico e anestetico nei diversi sofisticati interventi "senza dolore" per cui era famoso. Altri medici cinesi scrivono che la canapa è utile nelle "malattie da deperimento e nelle ferite", nonché per "purificare il sangue, abbassare la temperatura, ridurre i flussi, risolvere i reumatismi, scaricare il pus". In India, la Cannabis è citata nell'Atharvaveda (II millennio a.C.) come "pianta che libera dall'ansia", mentre nel più antico testo medico della tradizione Ayurvedica, basato sulla dottrina di Susruta (II millennio a.C.), è citata semplicemente come "rimedio". In realtà, la Cannabis in India assume un ruolo del tutto particolare: come pianta sacra a Shiva, viene usata in rituali religiosi; come inebriante, è elemento centrale nella cultura popolare; e infine, come farmaco, viene utilizzata in diversi sistemi della medicina tradizionale (Ayurveda, Unani, Tibbi) e lo sarà fino ai nostri giorni. Secondo la "nota" curata da J.M. Campbell, e inclusa nell'Appendice III del famoso Indian Hemp Drugs Commission Report (1893-4), la bhang cura in primo luogo la febbre agendo "non direttamente ovvero fisicamente come un farmaco ordinario, ma indirettamente ovvero spiritualmente calmando gli spiriti rabbiosi a cui la febbre è dovuta"; inoltre ha molte altre virtù medicinali: "raffredda il sangue caldo, provoca il sonno negli ipereccitati, dona bellezza e assicura lunga vita. Cura la dissenteria e i colpi di calore, purifica il flegma, accelera la digestione, stimola l'appetito, corregge la pronuncia nella blesità, rinfresca l'intelletto, dona vivacità al corpo e gaiezza alla mente. (...) la ganja in eccesso provoca ascessi, o anche pazzia".
Per quanto riguarda il Medio Oriente e l'area mediterranea, in cui la Cannabis (specie nel mondo islamico) ha un grande ruolo come inebriante e "droga sociale", si hanno nell'antichità solo rare citazioni di interesse medico. Possiamo ricordare le tavolette mediche assire della biblioteca di Assurbanipal (VII sec. a.C.), che citano la canapa come antidepressivo; il grande Dioscoride (I sec. d.C.), che nella sua Materia Medica, non solo ci offre una delle più antiche raffigurazioni della Cannabis, ma anche ne raccomanda l'uso per mal d'orecchi, edemi, itterizia e altri disturbi; e infine, un secolo dopo, il più famoso medico della Roma imperiale, Galeno, secondo il quale le preparazioni di canapa vengono usate come dessert per "stimolare il piacere", ma possono anche servire contro le flatulenze, il mal d'orecchi e il dolore in genere. Usate in eccesso "colpiscono la testa, immettendovi vapori caldi e intossicanti".
Per tutto il Medio Evo e il Rinascimento, l'uso più importante della Cannabis è per ricavarne le fibre per corde, tessuti e carta. Le gomene, le sartie e le vele delle navi sono ottenute dalla canapa, ed è per questo che la pianta, già estesamente coltivata in Europa, viene immediatamente importata in America, al sud da spagnoli e portoghesi, e al nord da inglesi e francesi. Non mancano anche in questo periodo interessanti notazioni mediche: Garcia da Orta, medico portoghese di servizio presso il vicerè a Goa, in India, nel suo "Colloqui sui semplici e sulle droghe dell'India" del 1563 - forse il più importante documento sulle piante medicinali dopo l'erbario di Dioscoride - cita l'uso di Cannabis come stimolante dell'appetito, oltre che come sonnifero, tranquillante, afrodisiaco e euforizzante. E' certo che il suo libro - almeno fino a che quasi tutte le copie conosciute non furono bruciate dall'Inquisizione quando, dopo la sua morte, si scoprì che da Orta era in realtà ebreo - introdusse l'Europa all'uso medico di questa e altre droghe. Un contributo simile fu dato dall'opera di poco successiva "Sulle droghe e le medicine delle Indie Orientali" (1578) del suo collega Cristobal Acosta. Più tardi, anche Englebert Kampfer, medico-botanico-storico-diplomatico tedesco, ambasciatore del re di Svezia in Persia e poi medico capo della flotta della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, descrisse nel suo "Amenitates exoticae" (1712) gli usi di molte piante medicinali, tra cui la canapa, in Persia e in India.
In Europa, Robert Burton nel suo classico "The anatomy of melancholy" (1621) suggerisce la possibile utilità della canapa in quella che oggi chiameremmo "depressione". Nel 1682, il New London Dispensatory afferma che la Cannabis "cura la tosse e l'itterizia ma riempie la testa di vapori". E il New English Dispensatory del 1764 raccomanda di bollire le radici della canapa e di applicare il decotto sulla pelle per ridurre le infiammazioni, nonché per "disseccare i tumori" e per sciogliere i "depositi nelle articolazioni". Nel famoso "Erbario" di Nicolas Culpeper (1812) vengono elencate in dettaglio tutte le applicazioni mediche conosciute della canapa, a partire da quelle suggerite dai classici di Dioscoride, Galeno e Plinio, ma nel Dictionaire des Sciences Médicales (Paris, 1813) si afferma che l'unica parte della pianta usata a fini medici in Europa sono i semi, ritenuti utili nella cura delle malattie veneree.
E possiamo concludere questa prima parte dedicata alla storia medica antica con una nota tassonomica, e cioè ricordando che nel 1753 Linneo battezzò la canapa Cannabis sativa, considerando l'esistenza di un'unica specie, mentre nel 1783 Lamarck ritenne, sulla base di significative differenze morfologiche, di dover distinguere il genere Cannabis in due specie distinte: la C. sativa, nativa dell'Europa, e la C. indica, propria dell'oriente.
L'importanza della Cannabis, sempre relativamente marginale nella medicina occidentale, fu decisamente accresciuta a seguito della campagna d'Egitto di Napoleone (1798), dopo la quale l'hashisch - inteso essenzialmente come sostanza inebriante ed euforizzante - divenne noto in Francia, anche se soprattutto in circoli intellettuali come il famoso Club des Hachischins, a cui parteciparono personaggi come lo psichiatra Moreau de Tours e artisti come Gautier, Dumas, Nerval, Hugo, Delacroix e Baudelaire. In effetti è dalla tradizione orientale, e soprattutto indiana, che la medicina europea e americana trarranno intorno al 1840 le loro conoscenze. Probabilmente, i testi che ebbero maggior influenza in occidente furono "On the preparations of the Indian Hemp, or Gunjah" di William B. O'Shaughnessy, medico inglese in servizio in India e "De la peste ou typhus d'orient suivi d'un essai sur le hachisch" di L. Aubert-Roche, oltre al "Du hachisch" già citato di J.J. Moreau de Tours, pubblicato nel 1845. Solo a partire da questo periodo si può dire che l'uso medico della Cannabis conobbe una certa diffusione anche in occidente: estratti e tinture a base di Cannabis rimarranno sugli scaffali delle farmacie - in Italia e in Europa come negli USA - sino alla seconda guerra mondiale e oltre.
Se Aubert-Roche riferisce sull'utilizzo dell'hachisch contro la peste, e Moreau de Tours lo considera sia uno strumento di indagine della mente, sia un farmaco efficace in varie malattie mentali (melancolia, inclusa la forma ossessiva di "idée fixe", ipomania, e malattie mentali croniche in genere), O'Shaughnessy attinge alla vastissima tradizione medica indiana e presenta il più ricco repertorio. Dopo un ampio excursus sulla letteratura medica, inclusa quella antica, O'Shaughnessy riferisce dettagliatamente sull'uso di Cannabis nelle seguenti condizioni: reumatismo acuto e cronico, idrofobia, colera, tetano e convulsioni infantili. Dopo un cenno al "delirio" causato dall'intossicazione cronica, riporta i metodi da lui impiegati per preparare l'estratto e la tintura di "gunjah", e i dosaggi consigliati nei diversi casi.
Fra il 1840 e il 1900, secondo Walton, furono pubblicati più di 100 articoli sugli usi medici della Cannabis.
Nel 1854 la Cannabis viene inclusa per la prima volta fra i farmaci dello U.S. Dispensatory, con le seguenti proprietà: "potente narcotico (...) Si dice che agisca anche come deciso afrodisiaco, che stimoli l'appetito e che occasionalmente induca uno stato di catalessi. (...) produce il sonno, allevia gli spasmi, calma l'irrequietezza nervosa, allevia il dolore. (...) [come analgesico] differisce dall'oppio perché non diminuisce l'appetito, non riduce le secrezioni e non provoca stitichezza. I disturbi per i quali è stata specialmente raccomandata sono le nevralgie, la gotta, il tetano, l'idrofobia, il colera epidemico, le convulsioni, la corea, l'isteria, la depressione mentale, la pazzia, e le emorragie uterine". Nel 1860, la Cannabis è già così considerata da determinare la nomina di un "Comitato sulla Cannabis indica" da parte dell'Associazione medica dell'Ohio. Nel rapporto pubblicato da tale comitato (a cura di R.R. M'Meens) , si riconosce l'utilità della canapa per trattare tetano, nevralgie, emorragie post-partum, dolore del parto, dismenorrea, convulsioni, dolori reumatici, asma, psicosi post-partum, tosse cronica, gonorrea, bronchite cronica, dolori gastrici, e altro. Inoltre essa è utile come sonnifero e come farmaco capace di stimolare l'appetito. H.C.J. Wood riporta che la Cannabis indica è "usata soprattutto per il sollievo dal dolore; (...) per calmare stati di irrequietezza e malessere generale; per alleviare le sofferenze in malattie incurabili, come la tisi all'ultimo stadio; e infine come blando sonnifero". Secondo H.A. Hare, sarebbe soprattutto utile come analgesico, paragonabile per efficacia all'oppio, e in particolare nell'emicrania, anche in casi altrimenti intrattabili, in cui agisce anche come profilattico; nelle nevralgie; nella tosse irritativa; nonché come tranquillante-analgesico nei malati di tisi. Inoltre, sarebbe anche un efficace anestetico locale, particolarmente in odontoiatria. Anche il Lancet del 3 dicembre 1887 raccomanda l'uso di canapa indiana "notte e giorno, e continuato per un certo tempo" come "il miglior rimedio disponibile nel trattamento della cefalea persiistente", e ancora, più di vent'anni dopo, persino William Osler, uno dei padri della medicina moderna, ritiene la Cannabis "probabilmente il rimedio più soddisfacente" per l'emicrania. Invece J. Brown scrive sul British Medical Journal che la Cannabis indica "dovrebbe avere il primo posto nel trattamento della menorragia". Secondo Walton, in questo periodo molti medici sono "particolarmente entusiasti riguardo al valore della Cannabis nella dismenorrea e nella menorragia". E possiamo chiudere questa breve rassegna citando un lavoro di J.R. Reynolds, che nel 1890 riassume 30 anni di esperienza con la Cannabis, e la ritiene "incomparabile" per efficacia nell'insonnia senile; utile come analgesico nelle nevralgie, inclusa quella del trigemino (tic douloureux), nella tabe, nell'emicrania e nella dismenorrea (ma non nella sciatica, nella lombaggine e in genere nell'artrite, come nella gotta e nei "dolori isterici"); molto efficace negli spasmi muscolari di natura sia epilettoide che coreica (ma non nella vera epilessia); e invece di incerto valore nell'asma, nella depressione e nel delirio alcolico .
In Italia erano previsti dalla Farmacopea Ufficiale (F.U.) sia l'estratto che la tintura di Cannabis indica. Le indicazioni erano alquanto varie: per esempio, secondo il prof. P.E. Alessandri   la Canapa indiana "usasi nel tetano, nelle nevralgie, isterismo, emicrania, reumatismo, corea, asma, e in molte altre malattie non escluso il cholera, dando però quasi sempre resultati contraddittori". Pietro Mascherpa   afferma che essenzialmente si tratta di "un medicamento cerebrale e precisamente un analgesico analogo all'oppio e alla morfina", che può avere più o meno gli stessi usi di questi. Mascherpa riconosce però che la farmacologia della Cannabis è "poco conosciuta", e il suo uso per varie ragioni "piuttosto limitato". Egli riporta anche i dosaggi massimi per l'estratto di canapa indiana F.U.: 0,05 g per dose e 0,15 g per giorno.
A partire dal 1937, l'anno della proibizione americana, diventano assai rari i lavori che prendono in considerazione l'uso medico della Cannabis, ed è solo con la fine degli anni '70 che un timido interesse si risveglia, e che fra mille difficoltà - legate alla classificazione della Cannabis come sostanza "priva di valore terapeutico" - cominceranno a riapparire studi scientifici sulla Cannabis e i cannabinoidi  
    
 
 
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categorie: cannabis terapeutica
venerdì, 06 aprile 2007

Consenso informato

 

 

Cosa è il consenso informato

 

La legge italiana prevede che i medici e gli operatori sanitari possono curare una persona solo questa è d’accordo e dà il consenso informato. Il malato deve, cioè, poter decidere se vuole essere curato per una malattia: ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute, chiedendo al medico ciò che non è chiaro, e di scegliere, di conseguenza in modo informato, se sottoporsi ad una determinata terapia.

Esistono due forme di Consenso Informato, verbale e scritto. Il consenso deve essere scritto nei casi in cui l’esame clinico o la terapia medica possono comportare gravi conseguenze per la salute e l’incolumità della persona. Se il consenso è rifiutato, il medico ha l’obbligo di non eseguire o di interrompere l’esame clinico o la terapia in questione. Il consenso scritto è anche obbligatorio, per legge, quando si dona o si riceve sangue, nei casi in cui si assume un farmaco ancora sperimentale, negli accertamenti di un’infezione da HIV. Negli altri casi, soprattutto quando è consolidato il rapporto di fiducia tra il medico e l’ammalato, il consenso può essere solo verbale ma deve essere espresso direttamente al medico.

In ogni caso, il consenso informato dato dal malato deve essere attuale, deve cioè riguardare una situazione presente e non una futura. Per questo, la legge non riconosce la validità dei testamenti biologici.

Se la cura considerata prevede più fasi diverse e separabili, ogni fase necessita di un consenso separato: la persona malata deve dare il suo consenso per ogni singola parte di cura. È legittimo revocare un consenso già dato ed interrompere una cura in corso, sempre che questo non sia materialmente impossibile o non metta a serio rischio la vita della persona.

Il consenso informato ad una determinata cura può essere espresso da un'altra persona solo se questa è stata delegata chiaramente dal malato stesso. Se la persona malata è minorenne, il consenso è automaticamente delegato ai genitori. Il minorenne, però, ha diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione.

Se il malato è maggiorenne ma è incapace di decidere, è il tutore legale a dovere esprimere il consenso alla cura. ma la persona interdetta ha diritto ad essere informato e di veder presa in considerazione la sua volontà.

Le uniche eccezioni all’obbligo del consenso informato sono:

  • le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volontà di non essere informata;
  • le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento "di necessità e urgenza" indispensabile. In questi casi si parla di consenso presunto;
  • i casi in cui si può parlare di consenso implicito, per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata l’informazione ed il consenso relativo;
  • in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un intervento chirurgico, che possono causare ansie e timori inutili. Se, però, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle;
  • i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), in caso di particolari disturbi psichici;
  • le vaccinazioni obbligatorie, stabilite nei programmi nazionali di salute pubblica.

 DISEGNO DI LEGGE sul consenso informato

Articolo 1

  1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento.
  2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti esplicitamente le informazioni effettuate ai sensi del comma 1, l’obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l’adozione di cautele nella comunicazione.

Articolo 2

  1. Ogni persona capace ha il diritto di prestare o di negare il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari che stiano per essere eseguiti o che siano prevedibili nello sviluppo della patologia in atto. La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale. Il rifiuto deve essere rispettato dai sanitari, anche qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita, e li rende esenti da ogni responsabilità.
  2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 deve essere annotata nella cartella clinica e sottoscritta dal paziente.

Articolo 3

  1. Ogni persona capace ha il diritto di esprimere il proprio consenso o rifiuto in relazione ai trattamenti sanitari che potranno in futuro essere prospettati. La dichiarazione di volontà può essere formulata e restare valida anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale.
  2. Ogni persona capace può indicare una persona di fiducia la quale, nel caso in cui sopravvenendo uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche, diviene titolare in sua vece dei diritti e della facoltà di cui agli articoli 1 e 2.
  3. La volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari, sempre revocabile, è dichiarata con atto scritto di data certa e con sottoscrizione autenticata. Per coloro che si trovano in istituto di ricovero o di cura, la sottoscrizione può essere autenticata dal direttore sanitario. Nelle medesime forme deve essere formulata l’accettazione della persona di fiducia designata ai sensi del comma 2.
  4. Qualora una persona si trovi in stato di incapacità naturale irreversibile, e non abbia nominato una persona di fiducia ai sensi del comma 2, il giudice tutelare, su segnalazione dell’istituto di ricovero o cura, ovvero di chiunque sia venuto a conoscenza dello stato di incapacità, provvede a tale nomina.

Articolo 4

  1. Nel caso in cui vi sia divergenza tra le decisioni della persona nominata ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 4, e le proposte dei sanitari, è possibile il ricorso senza formalità, da parte dei soggetti in conflitto o di chiunque vi abbia interesse, al giudice del luogo dove si trova la persona incapace.
  2. Il giudice di cui al comma 1 decide con ordinanza, assunte, se necessario, sommarie informazioni. Per quanto compatibili si applicano le norme di cui agli articoli 669-sexies e seguenti del codice di procedura civile.
  3. Nei casi in cui risultino le dichiarazioni di volontà di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, il giudice decide conformemente ad esse.

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 Alcune leggi speciali relative ad atti medici particolari impostano la propria disciplina sul consenso informato del paziente vedi: legge n. 458/1967 (trapianto di rene da vivente); legge n. 194/1978 (interruzione di gravidanza); legge n. 164/1982 (transessuali); legge n. 162/1990 (tossicodipendenze); DM 27/4/1992 attuativo della Direttiva Comunitaria n. 507/1991 e DM 18.8.1997 n. 162 sperimentazioni cliniche); legge n. 107/90 e DM Ministero della sanità 15.1.1991 (donazione di sangue); legge n. 135/90 (AIDS).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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categorie: aids, consenso informato